Quali sono gli impegni dei docenti nei periodi di interruzione delle attività didattiche?

6 Dicembre 2017
Redazione UIL Scuola

E’ vero (come sostiene il vicepreside della mia scuola) che i docenti – escluso il mese di ferie – sono sempre obbligati a svolgere l’orario obbligatorio e non possono rifiutare gli incarichi assegnati dal dirigente, compreso il riordino della biblioteca?

Escluso il mese di ferie, i docenti sono a disposizione della scuola per svolgere i compiti stabiliti dal CCNL, che distingue chiaramente tre tipi di attività:
1. le attività obbligatorie di insegnamento (art. 28);
2. le attività obbligatorie funzionali all’insegnamento (art. 29);
3. le attività aggiuntive facoltative (art. 30).
I tre tipi di impegni non vanno né confusi né compensati tra di loro.

Poichè le attività di insegnamento (25, o 22+2 o 18 ore) si svolgono esclusivamente in presenza degli alunni, ne consegue che nei periodi di interruzione delle attività didattiche i docenti possono essere impegnati solo:
A) Nelle attività collegiali obbligatorie definite nell’art. 29, che consistono in:
– consigli di classe, per un impegno complessivo annuo non superiore, di norma, alle 40 ore annue;
– scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione;
– riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione, verifica e informazione alle famiglie, fino a un massimo di 40 ore annue, con l’avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto (art. 88, c. 2, lettera “d”).

B) Nelle attività aggiuntive (da svolgere su base volontaria) previste nel POF o deliberate dal Collegio dei docenti, che danno diritto al compenso orario o forfettario o in attività di aggiornamento, anche queste da svolgere su base volontaria, essendo un diritto del dipendente (art. 64, c. 1).