Esiste ancora la possibilità di fruire dell’anno sabbatico? A quali condizioni?

6 Dicembre 2017
Redazione UIL Scuola

Vorrei prendere l’anno sabbatico, ma non conosco i riferimenti legislativi. La richiesta è soggetta alla valutazione del dirigente?

L’ art. 26, comma 14 della legge 448/1998 stabilisce che “I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali”.
La Nota dell’Ufficio Legislativo del Ministero, prot. 7574 del 6 marzo 2000, chiarisce che:
i dipendenti non sono tenuti ad enunciare i motivi della richiesta e pertanto la fruizione del periodo di assenza in parola è sottratta all’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione;
l’aspettativa in questione non può essere frazionata in più periodi inferiori all’anno scolastico; pertanto la fruizione di un periodo di aspettativa inferiore all’anno scolastico esaurisce, nell’arco del decennio in considerazione, la possibilità di richiedere -allo stesso titolo- ulteriori periodi di assenza.