Il collegio dei docenti di una scuola media superiore ha deliberato nel POF una serie di iniziative per gli alunni
con debiti formativi che ha comportato – nel contratto di istituto – l’utilizzo di gran parte del fondo.
I revisori dei conti hanno osservato che ai corsi di recupero può essere destinata solo la quota derivante
dagli ex IDEI (euro 857 x n° docenti in organico di diritto). Bisogna modificare il contratto di istituto?
Il contratto di istituto NON deve essere modificato, per due motivi:
1. perché i revisori dei conti (i cui compiti sono definiti nell’art. 6, c. 6 del CCNL) controllano la compatibilità dei costi e la regolarità amministrativa e contabile degli atti, ma non possono intervenire né sulle scelte didattiche (che sono di esclusiva competenza del collegio dei docenti che delibera il POF), né sulle scelte contrattuali, che spettano solo al dirigente ed alla delegazione sindacale;
2. perché le risorse per gli ex IDEI (Interventi Didattici Educativi Integrativi, istituiti con la legge 352/1995 che ha abolito gli esami di riparazione nella media superiore) sono state contrattualizzate fin dal 1999 ed inserite nel fondo di istituto destinato alle scuole medie superiori; l’art. 88 del CCNL in vigore –che definisce le indennità ed i compensi a carico del fondo- non specifica alcuna delimitazione nel senso indicato dai revisori, per cui l’utilizzo del fondo viene deciso dalla contrattazione di istituto per la realizzazione del POF.