Mi sono iscritta ad una Associazione di volontariato e tra un mese sarò impegnata per 5 giorni in una iniziativa a favore di un gruppo di anziani. E’ vero che per assentarmi dal lavoro posso chiedere solo l’aspettativa (con la conseguente perdita dello stipendio)?
L’art. 15 del CCNL (Permessi retribuiti) stabilisce che il personale della scuola “ha diritto, inoltre, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”.
Sul volontariato possiamo fare riferimento a due leggi, in base alle quali i permessi retribuiti sono previsti solo per le attività di protezione civile. Negli altri casi si può chiedere la flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni, oppure l’aspettativa senza assegni.
In particolare:
1. l’art. 17 della legge 266/1991 attribuisce ai lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome la possibilità di espletare l’attività di volontariato con il diritto di fruire delle forme dì flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi;
2. il DPR 194/2001 consente ai volontari operanti nelle organizzazioni della protezione civile di assentarsi dal lavoro per l’espletamento delle attività di soccorso e di assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi.
I volontari che partecipano all’opera di soccorso hanno diritto al mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro. L’onere della retribuzione è a carico del fondo per la protezione civile per cui il datore di lavoro deve avanzare richiesta di rimborso all’Autorità della Protezione civile competente.
L’assenza può essere protratta per un periodo non superiore a 30 gg. consecutivi e fino a 90 gg. nell’anno; nel caso di stato di emergenza nazionale i termini sono rispettivamente di 60 e 180 giorni.