L’art. 42, commi 5, 5 bis e 5 ter, del D.L.vo 151/2001 stabilisce che il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità ha diritto a fruire di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa. Il congedo può essere fruito anche dal personale della scuola in base a due articoli del nostro CCNL:
1. l’art. 12 (Congedi parentali), che dispone l’applicazione nel comparto del D.L.vo 151/2001;
2. l’art. 15 (Permessi retribuiti), in cui si stabilisce (al comma 7) che “il dipendente ha diritto ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”.
Il congedo (che comporta il diritto a percepire una indennità corrispondente all’ultima retribuzione) è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno; in caso contrario è necessaria una specifica richiesta medica.
Le condizioni di salute di mio marito si sono notevolmente aggravate ed i tre giorni di congedo mensili non sono più sufficienti. Ho saputo che esiste un congedo molto lungo previsto nel D.L.vo 151, ma come posso chiederlo se il nostro contratto non ne parla?
6 Dicembre 2017
Redazione UIL Scuola