I debiti formativi devono essere saldati solo nella scuola in cui sono stati contratti?

6 Dicembre 2017
Redazione UIL Scuola

Mia figlia, iscritta ad un liceo di Milano, ha avuto la sospensione del giudizio e deve recuperare due debiti formativi.
La scuola mi ha comunicato che i corsi di recupero e la valutazione finale si svolgeranno tra la fine di agosto ed i primi giorni di settembre. Poiché a luglio mi trasferirò definitivamente con tutta la famiglia in Sicilia, chiedo se è obbligatoria la frequenza del corso e se mia figlia può saldare il debito formativo in una scuola vicina alla nuova residenza, evitando di tornare a Milano.

La frequenza del corso di recupero non è obbligatoria per gli alunni, per cui la famiglia può comunicare alla scuola che rinuncia al corso stesso e che provvederà con i propri mezzi al recupero del debito. E’ invece obbligatoria la presenza dello studente per la valutazione finale, che può essere effettuata solo dal consiglio di classe che ha sospeso il giudizio.