Agli istituti secondari di secondo grado viene attribuito ogni anno un fondo di istituto più consistente di quello spettante alle altre scuole perché continuano a percepire i finanziamenti per l’attuazione degli Interventi Didattici Educativi Integrativi (IDEI) introdotti dalla Legge 352/1995 (Abolizione degli esami di riparazione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero).
Con l’art. 26, c. 2 della Legge 448/1998 (Finanziaria 1999) i finanziamenti per gli IDEI sono confluiti nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa ed il successivo Contratto Decentrato Nazionale del 2 marzo 1999 ha stabilito (art.2, c.5) testualmente “le risorse che risultino eventualmente eccedenti rispetto alle necessità afferenti gli IDEI vanno ad integrare la dotazione finanziaria del fondo di istituto delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado”.
Risulta quindi evidente che i finanziamenti in questione sono confluiti nel fondo di istituto delle scuole superiori senza una specifica ed esclusiva destinazione, per cui –nel rispetto dell’autonomia didattica delle singole scuole e nel quadro dell’ampliamento e della qualificazione dell’offerta formativa- possono essere utilizzati:
• sia per retribuire le ore aggiuntive prestate dai docenti per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo;
• sia per liquidare le altre indennità e compensi a carico del fondo, definiti nell’art. 88 del CCNL.
A conferma di quanto sopra esposto, aggiungiamo due ulteriori considerazioni:
1. l’art. 85 del CCNL (che definisce i parametri per il calcolo del fondo) si limita a dire che gli istituti secondari di secondo grado hanno risorse aggiuntive -rispetto alle altre scuole- in base al numero di docenti in organico di diritto, senza specificare che di tali risorse deve essere fatto un uso particolare;
2. le risorse che il CCNL destina esclusivamente a determinati scopi non vengono inserite nel fondo di istituto, ma sono oggetto di articoli specifici, da cui si evince chiaramente che non possono essere utilizzate diversamente; così avviene infatti per i finanziamenti attribuiti per i progetti relativi alle aree a rischio (art. 9); per le funzioni strumentali (art. 33); per i compiti del personale ATA (art. 47); per le attività complementari di educazione fisica (art. 87).
Che fine fanno le risorse del fondo di istituto (ex IDEI) che le scuole medie superiori non spendono per il recupero dei debiti formativi? Sono disponibili per l’anno successivo solo per le stesse finalità, oppure possono essere utilizzate per altre attività approvate nel POF?
6 Dicembre 2017
Redazione UIL Scuola